Apertura sale giochi

Regolamento che disciplina l’esercizio delle attività delle sale giochi, le attività di installazione e gestione di apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito con vincita in denaro, nel Comune di Porcari.

L’ufficio SUAP del Comune di Porcari rilascia l’autorizzazione per l’apertura di sale giochi o spazi per il gioco lecito con vincita in denaro.

Il servizio riguarda l’esercizio delle attività delle sale giochi e le attività di installazione e gestione di apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito con vincita in denaro e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • prevenzione del gioco problematico, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali come “disturbo da gioco d’azzardo lieve”, comportamento che con l’aumento sia del tempo trascorso giocando, sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell’individuo, il quale può avere un’evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico”, inquadrato dal DSM-5 come disturbo di gioco d’azzardo fa moderato a “grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti.
  • promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia.
  • salvaguardia dei centro cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell’inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili.
  • contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione dalla Unione Europea con il potere-dovere dell’ente locale di slavaguardare valori costituzionali quali la salute e la quiete pubblica.

A chi si rivolge

Tale regolamento disciplina:

  • i procedimenti amministrativi per l’apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro
  • l’installazione e le modalità di gestione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici e elettronici di intrattenimento e svag0 per i giochi leciti come definiti dall’art. 110 TULPS da collocarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 dello stesso
  • i requisiti strutturali e igenico-sanitari dei locali
  • la dotazione dei parcheggi
  • l’identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l’esercizio delle attività di gioco

Non sono disciplinati dal seguente regolamento:

  • gli apparecchi e congegni ( di cui all’ art. 110 comma 7 lettera a TULPS ) elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’ introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a uno euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie
  • gli apparecchi e congegni ( di cui all’ art. 110 comma 7 lettera c TULPS ) basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro
  • gli apparecchi e congegni (di cui all’art.110 comma 7 lettera c bis TULPS) differenti dagli apparecchi di cui alle lettere “a “e “c limitatamente ai fruitori di età maggiore di 16 anni
  • gli apparecchi e congegni (di cui all’art 110 comma 7 lettera c ter TULPS) meccanici e elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo
  • le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e /o con tagliando cartaceo (Gratta e Vinci, Win for life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici
  • i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l’elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull’elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (playstation, Nintendo, Xbox) quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro
  • le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato BINGO, in quanto la condivisione dell’esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente.
  • le sale dal biliardo e le sale da bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI
  • i giochi del lotto e del totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee  al rischio di compulsività del gioco.

Gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro possono essere installati anche:

  • negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili.
  • nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  • nelle edicole, con esclusione dei chioschi su suolo pubblico.
  • in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS, purché presso quest’ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e né sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

Si applicano a tali esercizi le disposizioni che stabiliscono i limiti numerici degli apparecchi che possono essere installati negli esercizi, di cui al decreto interdirettoriale 27/10/2003 e dal decreto ministero dell’economia e Finanze AAMS 27 11 Luglio 2011.

Gli apparecchi e congegni per il gioco in vincita in denaro nominati precedentemente non possono essere installati in altri esercizi, qualora gli esercizi stessi:

  • siano ubicati all’interno dei luoghi cui all’art 5 del regolamento.
  • si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi cui all’art. 5.

L’utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l’orario di apertura dell’esercizio in cui sono collocati e comunque nel rispetto degli orari che saranno prescritti in apposita ordinanza sindacale.

Accedere al servizio

Per poter usufruire del servizio ai locali per l’attività di sala giochi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

  • destinazione d’uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici.
  • i locali devono rispettare tutte le norme in materia urbanistico-edilizia nonchè qualsiasi altra norma vigente in materia per quanto concerne le altezze dei locali, ai rapporti illuminati, alla dotazione dei servizi igenici e alla dotazione di parcheggi previsti dal presente regolamento.
  • per quanto riguarda i servizi igenici sono richiesti almeno due di cui uno destinato in via esclusiva all’utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
  • conformità dell’impianto elettrico, degli altri impianti e attrezzature alle norme vigenti, nonché rispetto alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.
  • non è consentito l’insediamento di sale giochi in edifici che al momento della presentazione di avvio dell’attività ospitano attività immobiliari destinate a civili abitazioni.
  • non è consentito l’insediamento di sale giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42.
  • possono essere esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via nel rispetto dei criteri di sorvegli-abilità dei locali abiti a pubblici esercizi
  • superficie utile minima di mq 50 computata escludendo l’area destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico.
  • assenza di barriere architettoniche che ostacolano l’accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle stesse, qualora sia presentata una pratica edilizia per eseguire lavori nei locali.
  • rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa in materia di impatto acustico.
  • rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.
  • possesso degli standard di parcheggio di cui all’art. 7.
  • rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l’eventuale conduzione al tetto dell’aria estratta.

Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini di tutela della incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del rispetto della quiete pubblica, il Sindaco con proprio atto motivato, potrà imporre all’interessato a sue spese l’adozione di:

  • particolari cautele igieniche dei locali.
  • particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori.
  • limiti numerici e di età per l’accesso ai giochi.
  • riduzione dell’orario normale di apertura e chiusura.
  • obbligo di chiusura infrasettimanale e obbligo di chiusura in particolari periodi dell’anno.
  • qualsiasi altra prescrizione sulla base delle norme vigenti e del pubblico interesse ai sensi dell’ art. 9 del TULPS.

Luoghi sensibili

Per poter usufruire del servizio è vietata l’apertura ed il trasferimento di sede di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri misurata in base al percorso pedonale più breve dai sotto indicati luoghi sensibili:

  • Istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia di cui all’art. 4 della L.R. Toscana 26/07/2002 n.32
  • luoghi di culto
  • centri socio-ricreativi e sportivi. Si considerano luoghi sensibili se soddisfano le seguenti condizioni: se risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità, se sono sedi operative e non solo amministrativi o legali
  • strutture residenziali e semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
  • istituti di credito e sportelli bancomat
  • esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati

Tale divieto si applica anche in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno di centri e spazi già autorizzati che sono situati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sopra indicati, misurata in base al percorso pedonale più breve.

Inoltre sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili:

  • le biblioteche pubbliche e private se aperte al pubblico, in quanto luoghi di aggregazione giovanile
  • oratori intesi come forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell’infanzia, degli adolescenti e dei giovani.
  • le strutture sportive comunali e private, comunque gestite, dove si svolgono le attività sportive come definite dal DPGR n. 7R/2007 ovvero le attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali o come tali riconosciute dal CONI, incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica
  • il centro informa giovani comunale ed il centro diurno anziani, le strutture pubbliche e private

Dotazione di parcheggi

Le sale giochi o spazi per il gioco lecito ed i centri di scommesse, che offrono l’esercizio del gioco lecito come attività esclusiva o prevalente, attraverso l’installazione e l’esercizio degli apparecchi, la cui superficie utile accessibile alla clientela è superiore ai 250 mq, oltre che di parcheggi per la sosta stanziale secondo la normativa vigente, sono dotati di parcheggi per la sosta di relazione a servizio della clientela nella misura di mq 1,5 per ogni metro quadrato di superficie utile così come definita dall’art. 3 del regolamento.

I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro scommesse o dell’esercizio autorizzato ai sensi dell’ art.88. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all’interno di recinzioni, salvo norme contrarie alla disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in una unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto e privo di barrire architettoniche.

In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l’uso pubblico nelle ore di apertura dell’esercizio.

I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico senza sovrapposizioni

Logo NO SLOT

Nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, il Comune verifica che i circoli e i pubblici esercizi ammessi all’utilizzo del Logo “NO SLOT”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, rispettino gli impegni assunti con il disciplinare per l’utilizzo del logo, che sarà predisposto con apposito decreto dirigenziale a norma dell’art 7 del regolamento DGPR 26/R del 2015. Qualora in un circolo o in un esercizio che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all’ufficio regiuonale competente, che provvede alla cancellazione dell’attività dall’elenco pubblicato sul sito web della regione, ove sono riportati i circoli e gli esercizi ammessi all’utilizzo del logo.

Cosa serve

L’ istanza per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere l’attività di sala giochi è presentata in via telematica all’ufficio Suap del Comune di Porcari. Per mezzo del portale STAR, l’interessato fornisce, anche a mezzo di un incaricato, i propri dati anagrafici, i dati dell’impresa, la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS e la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’ art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6/09/2011.

Con le modalità di cui sopra, l’interessato fornisce altresì tutti i dati relativi all’identificazione ed alla ubicazione dei locali di esercizio, e la dichiarazione che detti locali sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso.

All’istanza sono allegati:

  • relazione descrittiva dell’attività, ove deve essere indicato il numero e la tipologia degli apparecchi di intrattenimento che si intende installare e dove deve essere indicata la superficie utile accessibile all’utenza.
  • planimetria in scala adeguata, dei locali di esercizio, nella quale deve essere indicata la superficie utile e gli apparecchi ivi installati, le altre superfici non accessibili al pubblico, i servizi igenici e, in caso di installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, le aree, vietate ai minori di 18 anni, ove questi sono ubicati.
  • planimetria in scala adeguata del contesto urbano nel quale ricadono i locali di esercizio, con indicata la superficie dei parcheggi da destinare alla sosta di relazione, da individuare nei casi e con le modalità indicate nell’art. 7 del presente regolamento.
  • planimetria in scala 1:2000 rappresentante l’area interessata dell’attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili di cui all’art. 5 del presente regolamento.
  • planimetria 1:100 da cui sono deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio.
  • autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell’esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all’art. 5 del regolamento.
  • in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, necessita documentazione di impatto acustico di cui all’art.8 2° comma L.447/1995 o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 5 dell’art.8, ove non vengano superati i limiti di emissione, secondo quanto prevede l’art.4 comma 1 del DPR 227/2011.

L’interessato rende inoltre le seguenti dichiarazioni sostitutive:

  • dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui all’art. 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.
  • dichiarazione che i giochi installati, sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall’art. 110 del TULPS e alle altre disposizioni in materia di giochi leciti e che ciascun apparecchio è o sarà in possesso, al momento dell’installazione del nulla osta di distribuzioni ed esercizio rilasciato dall’ AAMS- agenzia delle dogane e dei Monopoli.
  • in caso di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, la dichiarazione che il numero degli apparecchi installati, con riferimento alla dimensione dei locali di esercizio, non è superiore al numero degli apparecchi che possono essere installati, come definito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • dichiarazione di iscrizione o impegno all’iscrizione al momento dell’effettivo inizio dell’attività nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all’art. 1 comma 82 della legge n.220 del 2010 e successive modifiche.

In caso di subingresso nella gestione o nella titolarità di sale giochi o di spazi per il gioco lecito, senza modifiche ai locali, al numero di apparecchi installati, alle attrezzature e agli impianti, il subentrante presenta, sempre per via telematica, una comunicazione di subingresso cui all’art.86. La comunicazione di subingresso (con allegata la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e il titolo di trasferimento dell’attività) dovrà essere presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque entro:

  • sessanta giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio.
  • entro un anno dalla morte del titolare.

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del C.C. un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società.

In caso di cessazione dell’attività di sala giochi o di spazio per il gioco lecito è soggetta a comunicazione da presentare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, all’uffici Suap con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Per l’istallazione degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro in altri esercizi l’interessato deve allegare:

  • dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sorveglianza di cui all’art. 153 del regolamento di esecuzioni del TULPS.
  • dichiarazione che i giochi installati, sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabili dall’art. 110 del  TULPS e alle altre disposizioni in materia di giochi leciti e che ciascun apparecchio è o sarà in possesso, al momento dell’installazione del nulla osta di distribuzione ed esercizio rilasciato dall’AAMS agenzia delle dogane e dei Monopoli.
  • in caso di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, la dichiarazione che il numero degli apparecchi installati, con riferimento alla dimensione dei locali di esercizio, non è superiore al numero degli apparecchi che possono essere installati, come definito dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze AAMS 27 Luglio 2011.
  • in luogo della documentazione di impatto acustico o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art 8 secondo e quinto comma della legge 447/1995 può essere presentata dichiarazione che gli apparecchi installati non producono alcuna emissione sonora in quanto privati della scheda audio o installati a volume zero.

Costi e vincoli

È vietata in qualunque forma e in qualsiasi modalità, la pubblicità anche indiretta di giochi o scommesse con vincita in denaro nell’ambito del territorio comunale.

Per rendere effettivo tale divieto non è consentito l’utilizzo di insegne con denominazione “Casinò” “casa di gioco” o espressioni simili nonché l’esposizione all’esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicazione di vincite ivi accadute o storiche.

È vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro, ai fini del rispetto del divieto di applica quanto previsto.

È vietato ai minori di anni diciotto sia l’ingresso che la permanenza nella aree specificamente dedicate ove sono posti in esercizio apparecchi da gioco.

Il divieto deve essere adeguatamente segnalato  in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno o deve essere chiaramente visibile nel video dell’apparecchio stesso prima dell’avvio di ogni singola partita, ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell’esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

È vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all’esercizio del gioco in aree poste all’esterno dei locali di esercizio.

Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante sono tenuti a frequentare i corsi di formazione obbligatoria finalizzati alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, all’attivazione della rete di sostegno ed alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

I proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro sono tenuti ad iscriversi nel dovuto elenco secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle  Finanze.

Su ciascun apparecchio di trattenimento devono essere permanentemente appositi il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

All’interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco, è obbligatoria la permanente affissione in luogo  ben visibile al pubblico giocatore:

  • della copia dell’autorizzazione di polizia rilasciata dal Comune o dal Questore
  • della tabella, predisposta dal questore nella quale sono indicati i giochi di azzardo e gli altri giochi dello stesso vietati nel pubblico interesse.
  • del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
  • degli orari di esercizio del gioco.
  • di formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

All’interno di ciascun locale ove di eserciti una qualsiasi forma di gioco devono essere affisse informative, in luoghi ove sono installate le apparecchiature da gioco ed in posizione ben visibile al giocatore e per ogni tipologia di apparecchio per il gioco, predisposte dalla ASL territorialmente competente con cui si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all’utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio dipendenze per chi, trovandosi in difficoltà, desideri chiedere aiuto.

Fatte salve le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza l’attività di sala giochi o l’utilizzo degli apparecchi da gioco, sono inibite:

  • nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 86.
  • nei casi in cui i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igenico sanitari, di acustica e di tutti gli altri requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso l’Amministrazione Comunale assegna all’interessato un termine perentorio per l’adeguamento del locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la sospensione e/o la chiusura dell’esercizio.
  • in caso di reiterazione delle violazioni ex. art.8 bis della legge 24/11/1981 n.689, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 7/08/1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni.
  • per violazioni delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento
  • per violazione di quanto disposto in materia di distanze minime dall’art.4 della L.R. Toscana n.57 del 2013 e successive modifiche e integraizioni.

Fatte salve le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attività è sospesa:

  • nei casi previsti dall’art. 110 TULPS
  • negli altri casi previsti della normative vigenti

L’adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e/o chiusura dell’esercizio compete al dirigente.

Vigilanza e sanzioni

In conformità a quanto previsto dall’art.15 del decreto legge 1/07/2009 n.78 convertito con modificazione della legge 102/2009 e ss.mm.ii. i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell’ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che posso configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l’obbligo di segnalarli all’AAMS ed alla Guardia di Finanza territorialmente competenti.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 prevista dall’art.7 bis del D.Lgs. 18/18/2000-(TUEL- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.)

In considerazione della particolare rilevanza dell’interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 della legge 689/81, potrà stabilire un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la legge 689/81 e la legge Regionale Toscana 81/2000. nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Casi particolari

Attività di somministrazione

Ai fini del rispetto della disciplina prevista dal presente regolamento, e segnatamente ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di distanze dai luoghi sensibili, gli esercizi di somministrazione sono comunque tenuti a comunicare al Comune l’installazione degli apparecchi.

La comunicazione deve essere presentata all’ufficio SUAP in modalità telematica.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione gli esercizi di somministrazione che hanno già installato gli apparecchi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che, a tale data risultano iscritti nell’elenco istituito dall’art.1, comma 83 della L.220/2010, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli esercizi di somministrazione che installano tali apparecchi devono esercitare l’attività di somministrazione in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco.

L’attività di somministrazione può essere svolta congiuntamente ad attività di sala giochi, previa presentazione di scia all’ufficio SUAP e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

l’attività di sala giochi deve essere prevalente rispetto all’attività di somministrazione, pertanto l’attività di somministrazione dovrà essere svolta in una superficie non superiore ad un quarto della superficie complessiva dell’esercizio, esclusi, magazzini, depositi uffici e servizi.
l’area di somministrazione non deve essere direttamente e autonomamente accessibile dalla pubblica via, deve avvenire dal medesimo ingresso della sala giochi e deve essere collocata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso della sala medesima.
lo svolgimento dell’attività di somministrazione non può avvenire in orari differenti da quelli nei quali avviene l’attività di gioco e nell’area di somministrazione deve essere cessata ogni attività nell’orario in cui cessa l’attività della sala.

Ulteriori informazioni

Box d'aiuto

Orari

La disciplina degli orari di apertura delle sale gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 comma 7 D.Lgs. 267/2000. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obbiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica. Nella determinazione dei suddetti orari, il Sindaco terrà conto delle caratteristiche peculiari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi da gioco, e potrà inoltre prevedere orari differenziati a seconda delle varie tipologie di esercizi.

Licenza d'uso

Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

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