IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Promemoria per il calcolo IMU 2023

Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione della TARI.

A chi si rivolge

CHI DEVE PAGARE L’IMU

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni (anche incolti), le aree edificabili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
  • Il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
  • Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
  • Il locatario nei contratti di leasing

Cosa serve

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell IMU può essere effettuato:

– attraverso il modello F24, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 74.461 del 25/05/2012 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione;

MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO

Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole generali, ferme restando le modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario.

  • per la quota spettante al Comune, il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto è il seguente: codice BIC (swift): BCITITMM – IBAN: IT 82 A 03069 24701 100000046014
  • per la quota spettante allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN IT 02 G 01000 03245 348006108000.

Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.

Costi e vincoli

ALIQUOTE

  1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo – 0,60%.
  2. Unità immobiliari ad uso abitativo locate dal soggetto passivo d’ imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede (limitatamente ad un immobile locato. Sono escluse le pertinenze) – 0,76% per le abitazioni locate ulteriori alla prima dovrà essere applicata l’aliquota del 1,06%.
  3. Unità immobiliari ad uso abitativo locate dal soggetto passivo d’ imposta con affitto agevolato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede. Sono escluse le pertinenze – 0,40%.
  4. Unità immobiliari ad uso abitativo, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. La stessa aliquota è applicabile anche alla relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 – 0,76%.
  5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” – 1,06%
  6. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1994, n. 133 – 0,00%.
  7. Fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati – 0,00%.
  8. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti – 1,06%
  9. Terreni agricoli – 1,06%
  10. Aree fabbricabili – 1,06%

NOTA BENE: le aliquote deliberate dal Comune riguardanti la locazione con canone concordato devono essere ridotte del 25% ai sensi della Legge di Stabilità 2016.

 

 

Tempi e scadenze

Date delle scadenze
16/06/2023
Prima rata
18/12/2023
Seconda rata
16/06/2023
Unica soluzione

Casi particolari

AGGIORNAMENTO 2023

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU. Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Dall’esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.

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