Tariffa servizi indivisibili (TASI)

Promemoria TASI 2019

La TASI, per effetto della legge 208/2015, nel comune di Porcari è dovuta esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7)

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, all’interno dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente servizi indivisibili, denominata TASI. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU ( rendita catastale). La legge prevede che il Comune stabilisca con Deliberazione di Consiglio Comunale quali siano i servizi indivisibili, i cui costi, indicati analiticamente, devono essere coperti dal gettito previsto per la TASI.

Come si calcola la TASI

Il procedimento di calcolo della TASI è lo stesso dell’IMU e si basa sui seguenti passaggi:

  1. Individuazione della rendita catastale dell’immobile : il primo passo per calcolare la TASI 2019 è quello di recuperare la rendita catastale dell’immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova consultando il servizio di visure catastali dell’Agenzia delle entrate che è diventati gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. La rendita si trova anche sull’atto di proprietà dell’immobile, ma in questo caso si deve verificare comunque che essa sia aggiornata, soprattutto se la data dell’atto non è recente
  2. Rivalutazione della rendita catastale: il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 105 e dividendo il risultato per 100
  3. Calcolo della base imponibile: la base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l’importo da versare per la TASI 2019, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per coefficiente, che per le abitazioni civili è 160
  4. Calcolo della TASI 2019: applicare alla base imponibile l’aliquota 0,25%

Calcolo delle pertinenze = il calcolo della TASI per le pertinenze dell’abitazione principale va fatto in base all’aliquota di quest’ultima e non con l’aliquota corrispondente alla rendita della pertinenza

Calcolo della detrazione = Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età “fiscalmente a carico”. Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell’anno redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2.840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto nella prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre. Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all’anno 2018 sia stato inferiore ad euro 60.000,00. In caso di più contribuenti dimoranti, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente della quota di possesso dell’immobile.

A chi si rivolge

Chi deve pagare la TASI:

  • il proprietario dell’abitazione principale, di quella assimilata ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfice sugli stessi.
  • in caso di separazione o divorzio e comunque in caso di cessazione degli effetti legali del matrimonio, la TASI è dovuta all’assegnatario dell’immobile in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
  • riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell’art. 540 del c.c.
Chi può fare domanda

Quali sono gli immobili soggetti alla TASI

  • Le abitazione principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini TASI vale la stessa definizione valida per l’IMU: quindi per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dal 2016 la TASI è dovuta solo per abitazioni principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Sono pertinenze dell’abitazione principale solo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2. C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Il Regolamento TASI del Comune di Porcari richiama le definizioni di immobili valide per l’IMU. Quindi ai fini TASI sono considerate abitazioni principali le seguenti altre ipotesi:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti dell’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Pertanto tali soggetti sono tenuti al pagamento della TASI solo se l’immobile in questione è di categoria A/1, A/8 o A/9. Per la suddetta fattispecie la TASI è ridotta di 2/3, a partire dal 2015. Per usufruire dell’agevolazione deve essere presentata dichiarazione su modello ministeriale IMU barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art.13 del D.L. 201/2011”, come specificato dalla Risoluzione n. 10/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2015

Inoltre, il Regolamento IMU (art.2) del Comune di Porcari equipara all’abitazione principale anche le seguenti casistiche:

  • l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, e l’eventuale pertinenza

Detrazione per l’abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età “fiscalmente a carico”. Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell’anno redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto nella prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre. Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all’anno 2016, sia stato inferiore ad euro 60.000,00. In caso di più contribuenti dimorati, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra solo indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile.

Cosa serve

Il pagamento della TASI può essere effettuato mediante modello F24 oppure bollettino di conto corrente postale al quali si applicano le disposizioni in merito all’F24.

Compilazione F24 sezione IMU ed altri tributi locali:

  • codice ente/codice comune: G882
  • Barrare la casella “Acconto” o “Saldo”
  • Numero immobili: indicare il numero
  • Codice tributo: 3958 Causale: Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

Si è tenuti al pagamento della TASI solo se la cifra da versare è superiore a euro 12.00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e saldo.

Modulistica relativa il servizio

Tempi e scadenze

Date delle scadenze
17/06/2019
Prima rata
16/12/2019
Seconda rata
17/06/2019
Unica soluzione

Casi particolari

Agevolazioni sociali 

Non pagano la TASI le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da soggetti nel cui nucleo familiare risulta esservi un soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 L. n. 104/1992, con reddito familiare non superiore ad euro 60.000,00. L’esenzione si applica anche alle relative pertinenze, intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C76 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per poter beneficiare della suddetta esenzione è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro la scadenza della seconda rata, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su modello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi, attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l’indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.

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