Concessione di contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

Informazioni e regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Il Comune di Porcari stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e del privato.

I benefici possono articolarsi in forma di:

  • Contributi in denaro diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune di accolla solo una parte dell’onere complessivo.
  • Concessione dell’uso occasionale e/o temporaneo di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune.

Allo scopo di agevolare le richieste di contributo si prevede l’istituzione di un apposito Registro Comunale delle Associazioni. Le Associazioni facenti parte di tale registro saranno infatti esonerate dall’allegare alle richieste di ammissione al contributo la dovuta documentazione.

A tale registro possono essere iscritte associazioni e comitati senza scopo di lucro che hanno sede legale nel Comune di Porcari nonché associazioni e comitati che, seppur non avendo sede legale nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

Per accedere a tale registro Comunale le associazioni devono presentare domanda al Comune, allegando i seguenti documenti:

  • Statuto e atto costitutivo redatti almeno nella forma di scrittura privata registrata
  • Codice fiscale dell’associazione e del legale rappresentante
  • Elenco degli organi sociali e loro rispettivi poteri

Risultano iscritte d’ufficio a tale Registro tutte le associazioni elencate nel punto sottostante, aventi sede legale nel Comune di Porcari, previa acquisizione di copia dell’iscrizione nei rispettivi registri.

Le associazioni facenti parte del Registro Comunale devono comunicare eventuali modifiche apportate allo Statuto, al rappresentante legale ed all’elenco degli organi sociali entro sessanta giorni dall’avvenuta modifica.

Il Registro Comunale delle associazioni è pubblico. Il mancato svolgimento da parte di un’associazione di alcuna attività nell’ambito dell’ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione della stessa dal Registro, fermo restando la possibilità di una richiesta successiva di reiscrizione, allegando la dovuta documentazione.

Il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra coloro che ricevono benefici e soggetti terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.

A chi si rivolge

I destinatari dei benefici sono:

  • le associazioni e comitati facenti parte del Registro Comunale delle associazioni
  • le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n. 29/96 e successive modificazioni
  • le associazioni iscritte nel registro di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002 e successive modificazioni
  • altri soggetti del terzo settore individuati dall’art. 17 della L.R. n. 41/2015
  • comitati
  • fondazioni
  • enti pubblici

Accedere al servizio

Per la concessione dei benefici vengono valutate nell’ordine :

  • l’appartenenza alla Consulta Comunale del Volontariato e dell’ Associazionismo
  • la consonanza con attività ricadenti in materia di competenza istituzionale dell’Ente
  • la coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità comunale
  • la rilevanza e significatività delle specifiche attività ed in relazione alla loro utilità sociale ed all’ampiezza ed alla qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, sanitario, solidaristico-umanitario, culturale, ambientale e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo
  • l’affinità con i programmi e gli obiettivi generali del Comune di Porcari
  • il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente ed i risultati conseguiti in precedenza
  • la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire, nonché il coinvolgimento di più soggetti

Il contributo verrà liquidato ad attività ultimata ed in seguito alla presentazione di relazione sullo svolgimento dell’iniziativa e di apposita rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione della stessa. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate, fino alla concorrenza dell’importo assegnato, presentando i giustificativi di spesa, quali fatture, scontrini fiscali e quant’altro possa adeguatamente comprovarle. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere auto-certificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al trenta per cento del contributo assegnato.

Il comune può comunque contribuire alle attività di associazioni che svolgano iniziative coincidenti con gli interessi generali e diffusi della comunità, tenendo conto anche dell’utilità sociale e dell’ampiezza degli interessi coinvolti, attraverso erogazioni liberali.

Cosa serve

I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Porcari entro la scadenza prevista da apposito avviso pubblico effettuato annualmente, contenente:

  • dettaglio dell’iniziativa/e realizzata/e corredato da apposita rendicontazione finale della spesa sostenuta.
  • Statuto e atto costitutivo
  • Codice fiscale del soggetto richiedente e del legale rappresentante.
  • elenco degli organi sociali e loro rispettivi poteri.

 

Costi e vincoli

I soggetti assegnatari di benefici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle se non sia stata realizzata l’iniziativa o svolta l’attività per la quale il beneficio era stato assegnato. L’accertamento di una realizzazione in forma parziale comporta la rideterminazione dell’assegnazione.

Casi particolari

Contributi straordinari

Qualora la richiesta di un contributo non sia giunta nei termini temporali dell’avviso, può essere comunque esaminata ed accolta dalla Giunta Comunale, laddove sussistano comprovati motivi per la mancata presentazione della stessa nei suddetti termini ed in casi di particolare rilevanza.

La decisione della Giunta Comunale deve avvenire con propria deliberazione entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora la Giunta non abbia deliberato in questo lasso di tempo, l’istanza si intende respinta. Il contributo verrà liquidato con le modalità descritte precedentemente.

È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, di concedere contributi finanziari a sostegno di iniziative di associazioni o di altri soggetti pubblici e privati, di particolare rilievo per significatività dell’apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale. Tali iniziative devono essere volte allo svolgimento di attività del Comune in forma sussidiaria e nel perseguimento di finalità di pubblico interesse. La competenza a decidere sui contributi straordinari è della Giunta Comunale a seguito di proposta dell’ufficio competente per materia.

La domanda di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • Documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto atto costitutivo
  • relazione dell’iniziativa
  • il quadro economico-finanziario dell’iniziativa, con previsione di spesa e con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente richiedente intende farvi fronte.

A seguito della delibera di Giunta verranno effettuate le dovute comunicazioni al richiedente. Prima dell’erogazione del contributo deliberato, il richiedente dovrà fornire la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

Uso di strutture e altri vantaggi economici

La Giunta Comunale con propria deliberazione può concedere l’uso gratuito, occasionale e/o temporaneo, di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, a seguito di istanza, presentata dai soggetti. L’ istanza deve essere presentata entro un congruo termine prima dello svolgimento dell’iniziativa. Restano salve tutte le agevolazioni e le norme sull’utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune già eventualmente disciplinate in appositi regolamenti.

 

 

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