La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d’ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
È condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. È strumento di diffusione della cultura della legalità e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.
I dati, le informazioni e i documenti contenuti nella presente sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, sono pubblicati in conformità a quanto disposto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 35 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“L. anticorruzione”) come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97. La sezione “Amministrazione trasparente” è strutturata secondo le previsioni di cui all’Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 di data 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”).
Con L.R. 29 ottobre 2014 n. 10, pubblicata sul B.U.R. del 29 ottobre 2014, sono state emanate le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento locale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con successiva L.R. 15 dicembre 2016 n. 16, pubblicata sul B.U.R. del 15 dicembre 2016, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sono stati adeguati alle novità introdotte dal citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
In ragione dell’adeguamento operato dalla L.R. 15 dicembre 2016 n. 16, le Amministrazioni hanno il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore (16 giugno 2017) per procedere a detto adeguamento.