Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Enti di diritto privato controllati

Guida per il Cittadino
Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte d pubbliche amministrazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Per ciascuno degli enti:

  • ragione sociale
  • misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione
  • durata dell’impegno
  • onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
  • numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
  • risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
  • incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
  • dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità degli incarichi di amministratore dell’ente (link al sito dell’Ente)
  • dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità degli incarichi di amministratore dell’ente (link al sito dell’Ente)
  • collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Riferimenti normativi

Art. 22, c. 1, lett. c), 2, 3,  d.lgs. n. 33/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Documenti e Allegati

La Fondazione Lazzareschi non è tenuta agli adempimenti previsti dalla normativa del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.i.. in base a quanto disposto dalle FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) - FAQ aggiornate al 30 luglio 2020

3.11. Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti all’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013? Solo quelli che presentano particolari requisiti dimensionali e finanziari sono assoggettati ai medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta. I requisiti, che devono ricorrere contemporaneamente sono tre: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo. Gli enti in questione possono anche essere privi di personalità giuridica

3.15. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, privi dei requisiti fissati all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, sono del tutto esclusi dall’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza? No, tali associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche in forma societaria, indipendentemente dalla ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel capitale, sono assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta, laddove: 1) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro; 2) svolgano funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici. Si tratta pertanto di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Il regime di trasparenza applicabile a tali enti, in analogia a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica non di controllo, non riguarda dati e documenti relativi all’organizzazione.

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024

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