Tale servizio riguarda tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
A chi si rivolge
- Presupposto per l’applicazione del tributo il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- La presenza di arredo o oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Occupanti le utenze domestiche
- per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. badanti e colf che dimorano presso la famiglia
- sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata
- le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), si considerano come utenze “non stabilmente attive”
- nel caso di unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, comunque in una unità
- le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche
- per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio
Chi può fare domanda
Soggetto passivo
- Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
- Per le parti comuni condominiali utilizzare in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime
- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo p dovuto soltanto dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale minore
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le aree scoperte:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
- i fondi ad uso non abitativo sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50
- Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
- i locali adibiti esclusivamente all’ esercizio del culto, nonché i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di
riabilitazione e simili - gli ex annessi agricoli quali granai, stalle, fienili, legnaia, ecc.. purché non riutilizzati come deposito o ripostigli
Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Si considerano inoltre esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
Accedere al servizio
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni
Se i soggetti descritti non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Cosa serve
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
Costi e vincoli
La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158, nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’ approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio, redatto dall’ ente gestore ed approvato dall’ autorità competente. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
Tariffa del tributo
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’ autonoma obbligazione tributaria.
- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini di cui al successivo art. 21.
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Tariffa per le utenze domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffa per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria
Tariffa per le utenze non domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria
Tributo scuole statali
- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n.248
- Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti
Tributo giornaliero
- La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%
- In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicabile la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani assimilati
- L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria.
- Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo
- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
Tributo provinciale
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale
- il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
Tempi e scadenze
Date delle scadenze
Casi particolari
Riduzioni e agevolazioni
Si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Comunale per la gestione della TARI
Rimborsi e compensazioni
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Non si procede al rimborso di somme di importo fino a euro 12,00.
Sanzioni e interessi
In caso di omesso o insufficiente versamento risultante della dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472