Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Comunale e, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di
ineleggibilità e incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione a tre
sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione
di incompatibilità. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la
relativa deliberazione.
Il Consiglio comunale:
- rappresenta la comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- Ha autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità determinate da apposito regolamento consiliare.
- Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi delle finalità da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere; devono altresì essere individuati gli
elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e glistessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. - Può nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società ad esso espressamente riservate dalla legge, con rispetto degli indirizzi stabiliti.
L’attività del Consiglio si svolge, normalmente, in sessioni ordinarie. Il regolamento potrà prevedere e disciplinare
sessioni straordinarie e di urgenza.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l’ordine del giorno, tenuto conto della attività propositiva
della Giunta e sentita la conferenza dei capi-gruppo. Il Presidente presiede i lavori del Consiglio secondo le norme di
regolamento.
Il voto del Consiglio è, di regola, palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta. Le
deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati e sono approvate a
maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata. Il regolamento prevedrà speciali
norme e modalità di convocazione e di validità delle sedute e delle deliberazioni nei casi in cui si debbano adottare
provvedimenti che abbiano carattere di improrogabilità.