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ORDINANZA SINDACALE N. 14 del reg. generale del 04/11/2024 avente ad OGGETTO:” ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL CONTRASTO E LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01-11-2024 AL 31-03-2025-RETTIFICA E SOSTITUZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N. 13/2024”.

Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025:

1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da

pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività

artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere. Tale divieto non si applica alle porzioni

del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di

prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono

ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto

sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a

quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie

nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici

fatta eccezione per le strutture sanitarie;

4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e
bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

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Notizie

Periodo rischio incendi boschivi dal 1 luglio al 31 agosto 2024 con Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

Dal 1 luglio al 31 agosto 2024(salvo proroghe) la Regione Toscana ha istituito il periodo ad alto rischio incendi boschivi, con conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

L’accensione fuochi è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento forestale.

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Servizi

Ambiente
Bando pubblico finalizzato alla trasformazione/ sostituzione di generatori di calore inquinanti
Bando pubblico finalizzato alla trasformazione/ sostituzione…
Ambiente
Ambiente - Affidamento in comodato d'uso di locale
Affidamento in comodato d’uso di locale

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Notizie7 Novembre 2024
ORDINANZA SINDACALE N. 14 del reg. generale del 04/11/2024 avente ad OGGETTO:” ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL CONTRASTO E LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01-11-2024 AL 31-03-2025-RETTIFICA E SOSTITUZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N. 13/2024”.

Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025:

1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da

pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività

artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere. Tale divieto non si applica alle porzioni

del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di

prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono

ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto

sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a

quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie

nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici

fatta eccezione per le strutture sanitarie;

4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e
bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

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10 set

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