Durata e cancellazione:
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenti domanda di cancellazione.
La domanda di cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale.
Incompatibilità professionali con l’iscrizione all’albo:
In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente:
i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
gli appartenenti a Forze Armate in servizio
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.