È vietata in qualunque forma e in qualsiasi modalità, la pubblicità anche indiretta di giochi o scommesse con vincita in denaro nell’ambito del territorio comunale.
Per rendere effettivo tale divieto non è consentito l’utilizzo di insegne con denominazione “Casinò” “casa di gioco” o espressioni simili nonché l’esposizione all’esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicazione di vincite ivi accadute o storiche.
È vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro, ai fini del rispetto del divieto di applica quanto previsto.
È vietato ai minori di anni diciotto sia l’ingresso che la permanenza nella aree specificamente dedicate ove sono posti in esercizio apparecchi da gioco.
Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno o deve essere chiaramente visibile nel video dell’apparecchio stesso prima dell’avvio di ogni singola partita, ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell’esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
È vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all’esercizio del gioco in aree poste all’esterno dei locali di esercizio.
Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.
I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante sono tenuti a frequentare i corsi di formazione obbligatoria finalizzati alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, all’attivazione della rete di sostegno ed alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione.
I proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro sono tenuti ad iscriversi nel dovuto elenco secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Su ciascun apparecchio di trattenimento devono essere permanentemente appositi il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.
All’interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco, è obbligatoria la permanente affissione in luogo ben visibile al pubblico giocatore:
- della copia dell’autorizzazione di polizia rilasciata dal Comune o dal Questore
- della tabella, predisposta dal questore nella quale sono indicati i giochi di azzardo e gli altri giochi dello stesso vietati nel pubblico interesse.
- del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
- degli orari di esercizio del gioco.
- di formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.
All’interno di ciascun locale ove di eserciti una qualsiasi forma di gioco devono essere affisse informative, in luoghi ove sono installate le apparecchiature da gioco ed in posizione ben visibile al giocatore e per ogni tipologia di apparecchio per il gioco, predisposte dalla ASL territorialmente competente con cui si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all’utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio dipendenze per chi, trovandosi in difficoltà, desideri chiedere aiuto.
Fatte salve le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza l’attività di sala giochi o l’utilizzo degli apparecchi da gioco, sono inibite:
- nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 86.
- nei casi in cui i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igenico sanitari, di acustica e di tutti gli altri requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso l’Amministrazione Comunale assegna all’interessato un termine perentorio per l’adeguamento del locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la sospensione e/o la chiusura dell’esercizio.
- in caso di reiterazione delle violazioni ex. art.8 bis della legge 24/11/1981 n.689, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 7/08/1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni.
- per violazioni delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento
- per violazione di quanto disposto in materia di distanze minime dall’art.4 della L.R. Toscana n.57 del 2013 e successive modifiche e integraizioni.
Fatte salve le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attività è sospesa:
- nei casi previsti dall’art. 110 TULPS
- negli altri casi previsti della normative vigenti
L’adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e/o chiusura dell’esercizio compete al dirigente.
Vigilanza e sanzioni
In conformità a quanto previsto dall’art.15 del decreto legge 1/07/2009 n.78 convertito con modificazione della legge 102/2009 e ss.mm.ii. i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell’ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che posso configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l’obbligo di segnalarli all’AAMS ed alla Guardia di Finanza territorialmente competenti.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 prevista dall’art.7 bis del D.Lgs. 18/18/2000-(TUEL- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.)
In considerazione della particolare rilevanza dell’interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 della legge 689/81, potrà stabilire un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la legge 689/81 e la legge Regionale Toscana 81/2000. nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.