Ricorso/opposizione per violazioni al Codice della Strada

Il cittadino che voglia contestare un verbale di violazione al codice della strada può, entro 60 giorni dalla notifica o dalla verbalizzazione diretta, proporre ricorso al Prefetto (art. 203 cds) o proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace (art. 204-bis cds), competenti per territorio, in questo caso entro 30 giorni dalla data di notifica o di verbalizzazione diretta della violazione.

A chi si rivolge

Il ricorso al Prefetto e l’opposizione dinanzi al Giudice di Pace posso essere proporti dal proprietario o dal conducente di un veicolo, al quale è stata contestata o notificata una violazione delle norme del Codice della Strada ritenuta errata

Accedere al servizio

Il cittadino può presentare ricorso, in carta semplice, direttamente alla Prefettura di Lucca oppure al Comando Polizia Municipale di Porcari o inviarlo per posta, al Comando stesso, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il Comando ha 60 giorni per depositare il ricorso in Prefettura. Se il Prefetto ritiene fondato l’accertamento, emette Ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Se il Prefetto emette ingiunzione di pagamento il cittadino può ancora, entro i 30 giorni successivi (60 se residente all’estero), proporre opposizione al Giudice di Pace.
Per le opposizioni dinanzi al Giudice di Pace il cittadino deve depositare direttamente l’opposizione presso la cancelleria del Giudice di Pace, versando un contributo che viene stabilito in base all’importo della sanzione (Via Carrara, 1 – 55100 Lucca), tel. 0583-45451).
L’opponente può presentarsi in giudizio personalmente, senza l’aiuto di difesa tecnica.

È possibile compilare il ricorso on line tramite il servizio offerto dal Ministero della Giustizia utilizzando il link: https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=cambiaufficio&nextpagina=ricorso_osa#

Casi particolari

Ricorso al Prefetto – il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di Lucca

Ricorso al Giudice di Pace – in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione e sempre che non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Lucca.

Si ricorda che per “contestazione” – notifica – si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale

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