Collaboratori familiari
Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di familiari. Al riguardo sono tenuti a trasmettere all’ufficio competente la seguente documentazione:
- Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto
- Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi
- Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione all’Inps del collaboratore o dei collaboratori familiari dichiarati partecipanti all’attività dell’impresa
- Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti
- Certificato di iscrizione oppure autocertificazione di iscrizione all’ Inps ed all’Inail del titolare di impresa individuale oppure di tutti i soci partecipanti
L’ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione sull’atto autorizzato del titolare.
Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, o attività d’impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
Dipendenti.
I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all’ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti. Nel caso di mancata attivazione dei rapporti di lavoro dipendente preventivamente comunicati oppure di cessazione degli stessi, dovrà essere data apposita comunicazione agli uffici competenti.
Trasferibilità per atto tra vivi
L’autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell’interessato, dietro presentazione dell’atto registrato da cui risulti la cessazione/acquisizione dell’attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:
- essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno 5 anni
- aver compiuto sessant’anni
- essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o ritiro definitivo della patente di guida
La inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando che l’immediata cessazione del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale; il certificato deve essere presentato al Comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi.
Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente. Il rilascio della nuova autorizzazione e l’esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persone designata, dei requisiti e alla insussistenza degli impedimenti soggettivi. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o valutazione di autorizzazione.
Trasferibilità mortis causa
Nel caso di morte del titolare, l’autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
Per nucleo familiare di intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
Gli eredi devono comunicare all’ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
- l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell’attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazione deve essere autenticità.
- la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione, designando entro due anni dal possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio. Durante il periodo di due anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio.
- la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l’autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all’ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro il medesimo termine deve pervenire anche la domanda del subentrante che deve attestare il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.