Servizio pubblico non di linea noleggio con conducente

Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento dell’utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento nonché dalla normativa vigente in materia e dalle norme contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definita dalla normativa vigente. I veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo “autovettura” così come definito dall’art.47 co.3 lettera b del D.Lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche e/o integrazioni.

I  veicoli adibiti al servizio devono assicurare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

L’autovettura per il noleggio con conducente deve recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché targa metallica, collocata sulla parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C”, lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero dell’autorizzazione.

In caso di sostituzione dell’autovettura, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire a servizio di noleggio. specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alla caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni come sopra specificati, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione. Successivamente all’immatricolazione si provvede ad annotare sull’autorizzazione la variazione intervenuta.

La prestazione del servizio non è obbligatoria. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale. L’inizio del servizio avviene con partenza dell’autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza. È vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico.

A chi si rivolge

L’esercizio di attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la disponibilità ovvero il legittimo possesso del veicolo; che possono gestirla in forma singola o associata.

I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per bando. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

  • essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane
  • associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla coooperazione
  • associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
  • essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività previste dalla legge

La costituzione dell’organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all’ufficio competente, dal legale rappresentante dell’organismo collettivo interessato, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo.

Chi può fare domanda

Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all’esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per i servizi analoghi
  • essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio di cui all’art.6 della legge 15 gennaio 1992 n.21 per la Provincia di Lucca
  • essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada e della patente di guida secondo le modalità stabilite dalla legge
  • essere esente dagli impedimenti soggettivi
  • essere proprietario oppure legittimo possessore del veicolo da adibire al servizio
  • non essere già in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Porcari
  • non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti
  • non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da un altro comune
  • avere la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, anche a cielo aperto, da intendersi come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio ed in regola con le disposizioni antincendio, igenico-sanitarie, edilizie, e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo

Per l’effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell’autorizzazione e ,qualora intervengano e siano verificate successivamente al rilascio del titolo, determinano l’avvio del procedimento per la decadenza :

  • l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione
  • l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi sulle misure di prevenzione e antimafia
  • l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione stato fallimentare a norma di legge
  • l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti che abbiano fatto venir meno una precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri comuni
  • l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni salvi i casi di riabilitazione
  • svolgere attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da limitare il regolare svolgimento del servizio di noleggio con conducente. L’eventuale ulteriore attività lavorativa deve comunque essere dichiarata e descritta in sede di domanda di partecipazione al bando, riservandosi l’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione al riguardo.

Al fine di assegnare le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente l’ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:

  • Titolo di studio: laurea 5 punti; diploma di scuola secondaria 4 punti
  • Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente 0,5 punti per semestre continuativo fino ad un massimo di sei semestri equivalenti a 3 punti
  • Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un’impresa di noleggio con conducente  0,5 punti per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a 3 punti
  • Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Un punto a lingua.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l’assegnazione avviene nel rispetto dei criteri come di seguito specificati:

  • Non essere titolare di altre licenze di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni, al momento della presentazione della domanda

Se la situazione di parità permane si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità:

  • data di presentazione della domanda
  • al più giovane di età in graduatoria

Accedere al servizio

Le domande pervenute verranno esaminate  dall’ufficio comunale competente che procederà a formare la graduatoria provvisoria dei candidati, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. Contro la graduatoria provvisoria potrà essere presentata opposizione entro il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Al termine dei dieci giorni, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Il responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva del concorso provvede all’assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 10. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione.

Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Successivamente l’ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione dei veicolo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l’autoveicolo da immettere in servizio.

Cosa serve

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un collaboratore familiare, provvisto di assicurazione previdenziale, o da un dipendente.

Il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere annualmente all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve sempre essere autorizzata dall’amministrazione comunale. Al fine di consentire la verifica dell’iscrizione dei ruoli devono essere tempestivamente comunicati al competente ufficio comunale i dati relativi al soggetto che presti attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi di cui al precedente comma e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza, ed esclusivamente dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismo, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Il conferimento è consentito previa presentazione all’ufficio competente della seguente documentazione:

  • copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l’attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
  • copia dell’atto di conferimento dell’autorizzazione debitamente registrato
  • copia dell’iscrizione a ruolo da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

Inoltre il candidato deve presentare i documenti dei titoli posseduti, per la valutazione, al momento della presentazione della domanda.

Costi e vincoli

Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte periodicamente e comunque entro il 31 Dicembre di ogni triennio, a verifica da parte dell’amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo al dine di accertare il permanere in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. Il titolare dell’autorizzazione del servizio noleggio con conducente è tenuto a comunicare all’ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Casi particolari

Collaboratori familiari

Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di familiari. Al riguardo sono tenuti a trasmettere all’ufficio competente la seguente documentazione:

  • Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto
  • Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi
  • Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione all’Inps del collaboratore o dei collaboratori familiari dichiarati partecipanti all’attività dell’impresa
  • Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti
  • Certificato di iscrizione oppure autocertificazione di iscrizione all’ Inps ed all’Inail del titolare di impresa individuale oppure di tutti i soci partecipanti

L’ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione sull’atto autorizzato del titolare.

Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, o attività d’impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

Dipendenti.

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all’ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti. Nel caso di mancata attivazione dei rapporti di lavoro dipendente preventivamente comunicati oppure di cessazione degli stessi, dovrà essere data apposita comunicazione agli uffici competenti.

Trasferibilità per atto tra vivi

L’autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell’interessato, dietro presentazione dell’atto registrato da cui risulti la cessazione/acquisizione dell’attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

  • essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno 5 anni
  • aver compiuto sessant’anni
  • essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o ritiro definitivo della patente di guida

La inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando che l’immediata cessazione del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale; il certificato deve essere presentato al Comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi.

Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente. Il rilascio della nuova autorizzazione e l’esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persone designata, dei requisiti e alla insussistenza degli impedimenti soggettivi. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o valutazione di autorizzazione.

Trasferibilità mortis causa

Nel caso di morte del titolare, l’autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

Per nucleo familiare di intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

Gli eredi devono comunicare all’ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

  • l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell’attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazione deve essere autenticità.
  • la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione, designando entro due anni dal possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio. Durante il periodo di due anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio.
  • la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l’autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all’ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro il medesimo termine deve pervenire anche la domanda del subentrante che deve attestare il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

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