Servizio per lo svolgimento dei mercatini dell’hobbistica, creatori di opere di ingegno e usato

L’Amministrazione Comunale favorisce lo svolgimento dei mercatini dell’ hobbistica, creatori di opere di ingegno e usato.

Il Comune di Porcari favorisce lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale e delle attività occasionali non legate alle logiche distributive di mercato, con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali nell’ottica di:

  • creare un’attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti
  • favorire eventi di associazioni, sportivi e pubblici e intrattenimenti in genere.

Al fine della corretta applicazione di tali disposizioni :

  • per “area pubblica” si intendono  le strade, le piazze anche private di cui il Comune abbia piena disponibilità per atto o convenzione ed ogni altra area di qualunque natura destinata all’uso pubblico.
  • per “hobbistica e creatori di opere di ingegno” si intende l’operatore non professionale (purché persona fisica maggiorenne) che non esercita alcuna attività commerciale, ma espone, vende e /o scambia su aree pubbliche, in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore rientrati nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività e abilità ossia realizzati secondo un’attività artigianale svolta in forma non professionale
  • per “mercatino degli hobbisti e dell’usato”, denominati “Mercatini” di intendono le attività di vendita, scambio e esposizione su aree pubbliche ed in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore. Il mercatino può essere abbinato anche ad altra manifestazione commerciale a carattere straordinario
  • per “beni di modico valore” si intende ogni oggetto avente un prezzo di vendita unitario non superiore a 150 euro
  • per “spazio riservato” si intende lo spazio riservato agli hobbisti e creatori di ingegno che non può essere superiore ad una percentuale pari al 30% dei posteggi complessivamente previsti nell’ambito delle manifestazioni straordinarie a carattere commerciale e/o dei mercatini organizzati su area pubblica o su area privata di cui il Comune abbia piena disponibilità od assoggettate all’uso pubblico per atto o convenzione ( ad esclusione dei casi di mercatino esclusivamente dedicati agli hobbisti e creatori di opere di ingegno)

A chi si rivolge

Tale servizio si rivolge agli hobbisti e creatori opere di ingegno che possono esporre il libero scambio e la vendita di:

  • cose vecchie ed usate (opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche e vetro, accessori di arredamento e abbigliamento, silver plated, tessuti ed arazzi, compresi abbigliamento, casalinghi ec..)
  • oggetti da collezione quasi ad esempio filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, orologi, mobili, strumenti ottici, macchine fotografiche, radio, giocattoli, modellismo, atrezzi da lavoro ecc…
  • prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi

Gli organizzatori dovranno garantire che l’attività di vendita o di scambio abbia ad oggetto prodotti e oggetti con le dovute caratteristiche purché di provenienza certa e modico valore.

 

Chi può fare domanda

Possono presentare richiesta gli hobbisti e creatori di opere dell’ingegno che sono in possesso dei requisiti morali di cui l’articolo 71 del Decreto Legislativo, per svolgere la loro attività. In particolare, non possono esercitare l’attività:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabiliotazione
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza o estorsione.
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale.
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159 del 6/09/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con  sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanza idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Accedere al servizio

Coloro che sono interessati a usufruire del servizio, devono presentare l’apposita richiesta all’ufficio SUAP del Comune di Porcari.

Successivamente, l’Ufficio SUAP procederà al rilascio di apposito tesserino identificativo contenente generalità, foto e sette appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino identificativo, di durata annuale (anno solare) a far tempo dalla data del rilascio, è concesso alla persona fisica, per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Gli hobbisti e creatori di opere dell’ingegno possono partecipare ad un massimo di 7 manifestazioni l’anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti  nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata massima di due giorni, purché consecutivi.

Cosa serve

Gli operatori non professionali devono presentare all’Ufficio SUAP del Comune di Porcari l’apposita domanda su modello predisposto, contenente la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • le proprie generalità e fototessera
  • indicazione della merceologia trattata in conformità del regolamento
  • dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di venditore occasionale e non professionale. Tale dichiarazione ha valore per tutto l’anno in cui la stessa è stata presentata
  • autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali
  • autocertificazione attestante che dal punto di vista fiscale il relativo reddito rientra nelle previsioni dell’art. 67 comma 1 lettaera i) DPR 917/1986 e successive modifiche e/o integrazioni (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)

Inoltre l’operatore partecipante deve essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali) e provvedere alla compilazione e rilascio di ciascuna di essa per ciascuna vendita effettuata, compilando la stessa con il nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riportando la cifra in euro pattuita come prezzo della vendita.

Casi particolari

Divieti ,settori merceologici non ammessi e sanzioni

Sono ammessi veicoli solo per le operazioni di carico e scarico merci. Gli stessi dovranno poi essere parcheggiati ove è consentita la sosta.  È fatto divieto di utilizzo di automezzi per l’esposizione e vendita.

In caso di montaggio di montaggio di strutture quali ombrelloni, tende e altre coperture, è proibito fare uso di chiodi o paletti o altro da conficcare al suolo.

È vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico. Per quanto non espressamente indicato di  fa riferimento alle vigenti normative sul commercio sul suolo pubblico.

Per quanto riguarda i settori merceologici non ammessi, i partecipanti non possono vendere e/o scambiare opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

  • oggetti preziosi
  • oggetti di antiquariato
  • tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs n. 42/2004
  • animali vivi
  • prodotti alimentari anche se preconfezionati all’origine
  • materiale pornografico

Per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni non costituenti reato, si applicano i principi di cui agli art. 7 e 7bis del D.Lgs n.267/200, in particolare la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300. Si applicano inoltre le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Qualora vengano accertati violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell’arti. 6 della Legge n.689/1981.

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge n.689/1981 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in mancanza di vidimazione, si applica, salvo che si tratti di esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

 

Ulteriori informazioni

Box d'aiuto

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze agli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi. L’espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione. L’espositore e il soggetto gestore sono personalmente responsabili del rispetto della normativa tributaria e fiscale connessa allo svolgimento dell’attività oggetto del regolamento.

Licenza d'uso

Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Ultimo aggiornamento

3 Marzo 2021

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