Si informa che i cittadini, residenti nel Comune di Porcari, che si trovano in condizione di disabilità e che necessitano l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici in cui risiedono (o risiederanno) possono presentare domanda per accedere all’apposito contributo regionale all’Ufficio Assetto e Tutela del Territorio. Si tratta di un contributo erogato per la realizzazione di opere per il superamento di barriere architettoniche a favore delle famiglie che presentano soggetti portatori di handicap. Gli interventi sono diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche in tutte le civili abitazioni.
La domanda di contributo è soggetta ad imposta di bollo. Sulla domanda deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro. Chi ne ha diritto. Possono presentare la domanda:
- persone disabili residenti nell’edificio interessato;
- persone disabili che assumano la residenza entro 3 mesi dal momento della comunicazione del Comune dell’ammissione al contributo;
- coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al punto 1.
La domanda può essere inviata: tramite pec :comune.porcari@postacert.toscana.it e/o consegnata a mano o inviata per posta a: Ufficio Protocollo in Piazza F.Orsi n. 1 Porcari (LU).
Si informa che la domanda per la concessione del contributo, corredata della documentazione prevista, con l’indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, dei relativi preventivi di spesa, e di apposita dichiarazione che attesta che i lavori non sono stati avviati o realizzati deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno utilizzando l’apposito modello scaricabile nella sezione “documenti e modulistica”.
Documenti da allegare alla domanda:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. copia conforme del certificato rilasciato dall’autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo del richiedente;
3. preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 9 del Regolamento);
4. preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all’acquisto e all’installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 10 del Regolamento);
5. copia conforme della dichiarazione dei redditi della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 917/1986;
6. benestare del proprietario dell’unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).
Interventi ammessi al contributo
Sono ammessi a contributo interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati: · in tutte le civili abitazioni (incluse le relative pertinenze);
· in tutte le parti condominiali delle abitazioni in cui risiede il richiedente finalizzati a garantire, nella misura più ampia possibile, l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali o a valorizzare le capacità residue del richiedente.
Possono consistere in:
a) opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
– mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
– strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
– dispositivi idonei a favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti;
– dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica delle persone disabili. La domanda può riguardare un solo intervento o un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
Importo massimo del contributo
· per la realizzazione di opere edilizie (comprese le spese tecniche),può essere concesso un contributo non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e fino a un massimo di € 7.500,00;
· per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, può essere concesso un contributo non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e fino a un massimo di € 10.000,00.
Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso (ovvero realizzazione di una o più opere edilizie congiuntamente all’acquisto e all’installazione di una o più attrezzature), l’ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento.