ORDINANZA SINDACALE N. 13 del reg. generale del 29/10/2024 avente ad OGGETTO: “ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL CONTRASTO E LOTTA ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 NOVEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025”.

 

Si informa la cittadinanza che è in vigore l’Ordinanza Sindacale n.13 del reg. generale del 29/10/2024 che vieta per il periodo temporale compreso tra il 1 novembre 2024 ed il 31 marzo 2025:

 

1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e i generatori di calore per la cottura dei cibi;

3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;

4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile).

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione:

30 Ottobre 2024

Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025 è in vigore :

1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e i generatori di calore per la cottura dei cibi;

3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;

4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile).

 

Si specifica che al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

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