Si informa che con Deliberazione Giunta regionale n. 222 del 06/03/ 2023 recante ad oggetto “Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell’articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39” entra in vigore l’obbligo di cui al punto 5 dell’Allegato a) della delibera stessa con la quale è stato disposto l’accatastamento semplificato per impianti a biomassa, camini, stufe e caldaie. Nel caso in cui nell’abitazione sia presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell’impianto (cioè il proprietario della casa o l’inquilino in caso di
locazione) deve provvedere ad un “accatastamento semplificato” dell’impianto. Per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW si intendono camini (sia aperti che chiusi con inserti), stufe e caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono in-vece escluse dall’accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all’impianti di riscaldamento. La potenza nominale è quella resa dal generatore all’ambiente e dichiarata dal fabbricante. Quindi verifica come prima cosa se hai una documentazione in tuo possesso attestante questa informazione (rilasciata dal tecnico quando ha installato l’impianto). Se non hai la documentazione procedi così: · Se hai un camino aperto procedi pure all’accatastamento semplificato, ti verrà chiesta solo la data di installazione (presunta). · Se hai camini chiusi con inserti, stufe e caldaie chiama il tuo tecnico di fiducia e verifica con lui. E’ importante che tu lo faccia perché se l’impianto ha una potenza inferiore ai 10 KW puoi procedere all’accatastamento semplificato in autonomia ma se l’impianto ha una potenza superiore a 10 KW non procedere oltre. L’impianto rientra infatti nelle procedure ordina-rie di accatastamento e dovrà essere proprio il tuo tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT al pari di un qualsiasi altro impianto termico. Sono previsti solo due casi di esclusione dalle procedure di accatastamento: 1. generatori a biomassa che risultino chiusi, di-smessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo. 2. generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell’abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento. In altre parole, puoi per adesso non accatastare il tuo camino se in quella casa non ci sono altri impianti termici (caldaie, stufe etc etc). Per procedere all’accatastamento semplificato la procedura è molto semplice e potrà essere svolta di-rettamente da tutti i cittadini, senza bisogno di cono-scienze tecniche. E’ sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, a questo link ed il sistema collegherà direttamente il
generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all’unità immobiliare. Per i cittadini responsabili dell’impianto che abbiano difficoltà nelle procedure informatiche di registrazione è attivato il numero telefonico 800 15 18 22 dedicato, a cui è possibile chiedere informazioni. E’ anche possibile recarsi presso la sede ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) più vicina (è presente uno sportello ogni comune capoluogo) previo appuntamento da prendersi al nu-mero della filiale stessa. E’ anche possibile inviare all’indirizzo e-mail di ciascuna filiale il file allegato debitamente compilato ed accompagnato da documento di identità del dichiarante (https://siert.re-gione.toscana.it/documenti/accatastamento bio-masse.pdf). Per indicazioni ed informazioni consultare il seguente link