Con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 13/04/2023 è stato di istituito, presso l’Ufficio Ambiente nell’ambito del Servizio Assetto e tutela del territorio, il “Catasto dei boschi percorsi da incendi boschivi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco” ai sensi della Legge n.353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 39 del 21/03/2000.
Secondo i disposti dell’art. 75bis della L.R. 39/2000 “legge forestale della Toscana”
“1 – I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto. All’esposizione dell’elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB”
Pertanto in allegato è consultabile la scheda delle aree percorse dal fuoco di cui alla normativa sopra richiamata e relativa agli incendi verificatisi nel 2022. Non vi sono incendi precedenti.
Ai sensi della richiamata normativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle aree percorse dal fuoco di cui alla Delibera di G.C. n. 69/2023, ovvero dal 18/04/2023, è possibile presentare osservazioni al servizio Assetto e tutela del Territorio entro il 18/05/2023, tramite PEC a comune.porcari@postacert.toscana.it o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Porcari o per raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Porcari, piazza F. Orsi 1.
Decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni, verrà definitivamente approvato il Catasto ai sensi della LR. n. 39/2000.
Si ricorda che l’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo percorse dal fuoco, aventi cadenze temporali differenti ovvero:
1. vincoli ventennali:
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 della LR n. 39/2000 e s.m.i. sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati nelle predette zone, stipulati entro venti anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.
2. vincoli quindicennali:
Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’ambiente.
Inoltre ai sensi dell’art. 76 comma 5 della LR n. 39/2000 e s.m.i. sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata, per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.
3. vincoli decennali:
Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.
In particolare ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
4. vincoli quinquennali:
Ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 39/2000, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Inoltre ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi dal fuoco è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel pianoAIB.