Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025 è in vigore :
1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e i generatori di calore per la cottura dei cibi;
3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;
4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile).
Si specifica che al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell’osservanza della presente ordinanza.