ORDINANZA SINDACALE N. 18/2024 avente per oggetto: “Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell’area ambiente previsti dal D.Lgs. n. 155/2010. Limitazioni alla circolazione stradale veicolare” nel periodo dal 29 dicembre 2024 al 02 gennaio 2025”.

Si informa la cittadinanza che, è in vigore l’Ordinanza Sindacale n.18/2024 che ordina su tutto il territorio comunale il blocco della circolazione stradale per alcune tipologie di veicoli nel periodo dal 29 dicembre 2024 al 02 gennaio 2024 compreso con orario 8,30 – 18,30.

Data di pubblicazione:

30 Dicembre 2024

Considerati gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e le previsioni meteo dei prossimi giorni, che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini e sulla base del Pac d’area, hanno deciso di emettere una ordinanza che vieta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni a partire dal 29 dicembre 2024 e fino al 2 gennaio 2025 compreso con valenza su tutti i territori comunali per i seguenti veicoli:

 

Autovetture

•Euro zero benzina – A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;

•Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel – A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B – 94/12/CE – 96/1/CE – 96/44/CE – 96/69/CE – 98/77/CE;

 

Ciclomotori e Motoveicoli

•Euro zero – A titolo non esaustivo: Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

 

•Euro 1 Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

 

Veicoli merci

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel inferiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B – 94/12/CE – 96/1/CE – 96/44/CE – 96/69/CE – 98/77/CE;

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel superiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE;

 

Veicoli per uso speciale

•Euro zero inferiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;

•Euro zero superiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

 

Autobus

•Euro zero dei gestori di servizi TPL – A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;

•Euro zero dei gestori di servizi turistici – A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;
Nota: Codice della strada – Art. 54, comma 1, lettere: c ) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

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Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

•veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

•veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;

•veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

•veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

•veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all’effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;

•autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling).
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