Pulizia e mantenimento campi incolti e delle fosse finalizzati alla cura del territorio ed alla prevenzione incendi

Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 34 del 02/05/2024 per l’effettuazione delle pulizie dei campi incolti entro il 10 GIUGNO e delle fosse entro il 30 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2024

Data di pubblicazione:

3 Maggio 2024

Richiamato il Regolamento di Polizia urbana approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 21/12/2005, in particolare gli artt. 13 e 16 per la pulizia dei terreni dei fabbricati e loro pertinenze e per la pulizia dei fossati; Considerato che pervengono a questo Ente numerose segnalazioni, verificate dai competenti uffici comunali, relative a stati di incuria e cattiva manutenzione dei terreni privati; Rilevato che i terreni incolti possono essere interessati più facilmente dal rischio di sviluppo di incendi, determinando anche rischi per la pubblica incolumità e per la salute, sia perché, in mancanza d’esecuzione di ricorrenti operazioni di sfalcio dell’erba ed eventuali potature delle essenze arboree, possono verificarsi criticità per la proliferazione di topi, ratti, insetti nocivi e problematiche anche per la circolazione stradale. Ritenuto necessario che le fosse nonché i terreni incolti posti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere vengano ripuliti dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, garantendone il decoro e la sicurezza.

Al fine di prevenire il verificarsi di tali criticità è stata adottata l’Ordinanza n. 34 del 02/05/2024, in base alla quale è fatto obbligo provvedere come segue:

  1. tutti i proprietari, conduttori, affittuari e/o a coloro che a qualsiasi titolo godono delle aree e dei terreni incolti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico nonché delle pertinenze delle abitazioni e dei locali adibiti ad attività produttive in genere, di procedere agli interventi di pulizia e sfalcio a tutela del territorio, entro e non oltre il 10 giugno 2024, effettuando le operazioni di seguito indicate:
    1. taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute impropriamente nei terreni incolti anche in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche per una fascia di rispetto non inferiore a metri 30;
    2. mantenimento regolato di siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o i marciapiedi e taglio dei rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale e sui marciapiedi o altri spazi pubblici;
    3. effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, incluse le aree agricole non coltivate, le aree verdi urbane incolte, le aree a verde e le aree pertinenziali annesse agli immobili, ai condomini, alle strutture turistiche, artigianali e commerciali, nonché per le aree dei cantieri edili e stradali;
    4. rimozione delle sterpaglie e dei materiali da sfalcio e da taglio con conseguente smaltimento e conferimento o riciclo secondo le modalità previste dalla legge.
  2. sui campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, sia realizzata, perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante pari ad almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
  3. provvedere, entro il 30 giugno 2024 e successivamente entro il 30 settembre 2024, all’esecuzione delle seguenti operazioni:
    1.  conservare in buono stato le fosse, gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
    2. provvedere alla pulizia delle condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali a cielo aperto, intervenendo anche nell’alveo, fosse e canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

Il mancato rispetto di quanto ordinato con il presente atto comporta l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 16 co. 2 della L. n. 689/1991, dal Regolamento di Polizia urbana, nonché eventualmente anche le sanzioni di cui al Codice della strada.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, è facoltà del Comune procedere d’ufficio all’esecuzione degli sfalci e delle pulizie, in danno dei soggetti obbligati procedendo al recupero delle somme anticipate, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste.

 

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