Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025:
1. il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da
pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività
artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere. Tale divieto non si applica alle porzioni
del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.
2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di
prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono
ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto
sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a
quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.
3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie
nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici
fatta eccezione per le strutture sanitarie;
4. l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e
bevande e degli edifici con accesso al pubblico.