ORDINANZA SINDACALE N.77 del reg.generale del 27/10/2021 avente ad OGGETTO: “Adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all’inquinamento atmosferico nel periodo 01 novembre 2021 al 31 marzo 2022”.

Si informa la cittadinanza che è in vigore l’Ordinanza Sindacale n.77 del 27/10/2021 che vieta per il periodo temporale compreso tra il 1 novembre 2021 ed il 31 marzo 2022, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

  • il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
  • il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati
Data di pubblicazione:

2 Novembre 2021

Per il periodo temporale compreso tra il 1 novembre 2021 ed il 31 marzo 2022, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti.

 

Dall’applicazione del divieto sono esclusi generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati.

Si specifica che al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell’osservanza della presente ordinanza

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